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Lo Statuto del Santuario

 

 

NATURA E ATTIVITA'

Art. 1 - Tra i luoghi sacri destinati al culto divino, degni di particolare attenzione sono le Chiese-Santuario che, per rilevanti fattori storici, religiosi, culturali e artistici, sono meta preferita di numerosi fedeli, tramandando così anche lodevoli tradizioni di pietà popolare.

Art. 2 - E' attualmente riconosciuto Santuario diocesano, d'immediata giurisdizione vescovile, il Santuario di "Madonna di Porto" in Gimigliano (Cz), elevato ad Ente Morale Ecclesiatico da Mons. Armando Fares, Arcivescovo di Catanzaro, con suo Decreto del 31 maggio 1959 e dotato di personalità giuridica con R.D. del 18 luglio 1942.

Art. 3 - Il Santuario, atteso il ruolo specifico che esercita nell'ambito della comunità diocesana, deve essere:

  1. scuola di evangelizzazione;
  2. centro di spiritualità;
  3. modello di vita liturgica.

Sono anche finalità proprie del Santuario tutte le attività dirette a promuovere opere caritativo-assistenziali, soprattuttoa carattere permanente, oltre quelle educative per la gioventù.

Art. 4 - A rendere maggiormente operativo quanto disposto nell'art. 3 concorreranno soprattutto i vari Centri Diocesani (Evangelizzazione e Catechesi, Pastorale Liturgica, Vocazioni, ecc...), ciascuno nell'ambito della propria competenza.

Art. 5 - Tutte le strutture del Santuario, che costituiscono la proprietà dell'Ente, sono a servizio - oltre del Santuario stesso - anche di tutte le altre attività pastorali programmate a livello diocesano.

IL RETTORE

Art. 6 - Il Santuario ha come proprio Rettore un Sacerdote nominato dall'Ordinario Diocesano.
Il Rettore è di diritto Membro del Consiglio d'Amministrazione del Santuario.

Art. 7 - Il Rettore:

  • ha la responsabilità del culto;
  • coordina tutta l'attività pastorale del Santuario;
  • promuove la comunione tra tutte quelle componenti che offrono la collaborazione a favore dell?ente Santuario.

Art. 8 - Allo sopo di realizzare più efficacemente le finalità proprie descritte nell'Art. 3, il Rettore costituisce, secondo le indicazioni diocesane, un Consiglio pastorale che lo affianca per lo studio, la programmazione e l'attuazione delle iniziative.
Ai fini di cui sopra il Rettore valorizzerà, sopratutto favorendone lo specifico carisma, la Comunità Religiosa addetta al Santuario, la cui presenza sarà regolata con apposita convenzione tra la Superiora Generale e il Consiglio d'Amministrazione, approvata dall'Ordinario Diocesano.

Art. 9 - Il Rettore è consegnatario e custode dei beni mobili ed immobili del Santuario catalogati in apposito verbale. Le offerte in qualunque modo a lui pervenute saranno versate mensilmente al sua Tesoriere.

Ogni anno (all'adunanda di gennaio) riferisce al Consiglio:

  1. sullo stato di conservazione dei beni mobili ed immobili ricevuti in consegna;
  2. sulla gestione della somma attribuitagli per le spese correnti e di pronto intervento
  3. sulle attività del Santuario.

Spetta all'Ordinario - udita la proposta del Consiglio - stabilire il quantum e il modo di compenso al Rettore per il suo servizio.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - Il Santuario ha il proprio Consiglio d'Amministrazione che è un collegio di persone che prestano un servizio gratuito a favore del Santuario, amministrandone, nella giustizia e nella carità, i beni mobili e immobili.

Art. 11 - Il Consiglio d'Amministrazione è costituito:

  • dal Rettore in carica, se distinto dal Parroco del luogo;
  • dal Parroco del luogo;
  • dal Membro del Consiglio Presbiteriale eletto nella forania nel cui ambito si trova il Santuario;
  • da due Sacerdoti (uno solo quando il Rettore è distinto dal Parroco) e da un laico scelto dall'Ordinario;
  • da un Membro del Consiglio Diocesano per gli affari economici;
  • da due Rappresentati Laici del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
  • da un Rappresentante del Comune.

Art. 12 - I Membri del Consiglio eleggono, con distinte votazioni, il Presidente che deve essere un Sacerdote, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In prima e seconda votazione e necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio; in terza votazione e sufficiente la maggioranza relativa.
Tutte le nomine vanno ratificate dall'Ordinario Diocesano.

Art. 13 - Il Consiglio resta in carica cinque anni è può essere riconfermato solo per un altro quinquennio successivo.

Art. 14 - In caso di decesso di un Membro del Consiglio, o di dimissioni o di decadenza sia per indegnità che per tre assenze consecutive alle riunioni consiliari senza giustificato motivo, la sostituzione avverrà tenendo presente il ruolo specifico di nomina o di rappresentanza ricoperto dal Consigliere uscente.

Art. 15 - Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno:

  • a gennaio: per approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale che riguarda;
    1. la manutenzione e lo sviluppo dei beni immobili;
    2. ogni attività amministrativa relativa al retto funzionamento del Santuario;
    3. le attività pastorali programmate dal Rettore nell'ambito del piano pastorale diocesano;
    4. tutte le feste che per consuetudine si celebrano al Santuario;
  • a marzo: per fisasre le linee generali dei festeggiamenti del tempo di Pentecoste e per fare una prima verifica delle attività annuali programmate;
  • a settembre: per definire la programmazione delle attività contemplate nell'art. 3 e presentate dal Rettore, soprattuttoai fini delle previsioni di finanziamento.

In via straordinara, il Consiglio si riunirà su richiesta dell'Ordinario Diocesano, del Presidente e dei due terzi dei Membri de Consiglio.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluto dei Membri del Consiglio.

Ogni decisione, redatta in forma di deliberazione, è soggetta alle norme del diritto generale e particolare.

PRESIDENTE

Art. 16 - Il Presidente:

  1. convoca il Consiglio;
  2. firma i verbali unitamente al Segretario;
  3. ha la firma per l prelievo di ogni somma - da fare unitamente al Tesoriere - delibrata dal Consiglio, depositata presso il prescelto Istituto di Credito;
  4. ha la firma e la rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio.
  5. in caso di assenza o di impedimento - precedentemente comunicati per iscritto dallo stesso Presidente -, questi è rappresentato dal Vice Presidente solo per i commi 1), 2), 3).