Lo Statuto del Santuario
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| NATURA E ATTIVITA' Art. 1 - Tra i luoghi
sacri destinati al culto divino, degni di particolare attenzione sono
le Chiese-Santuario che, per rilevanti fattori storici, religiosi, culturali
e artistici, sono meta preferita di numerosi fedeli, tramandando così
anche lodevoli tradizioni di pietà popolare.
Art. 2 - E' attualmente riconosciuto Santuario diocesano, d'immediata giurisdizione vescovile, il Santuario di "Madonna di Porto" in Gimigliano (Cz), elevato ad Ente Morale Ecclesiatico da Mons. Armando Fares, Arcivescovo di Catanzaro, con suo Decreto del 31 maggio 1959 e dotato di personalità giuridica con R.D. del 18 luglio 1942. Art. 3 - Il Santuario, atteso il ruolo specifico che esercita nell'ambito della comunità diocesana, deve essere:
Sono anche finalità proprie del Santuario tutte le attività dirette a promuovere opere caritativo-assistenziali, soprattuttoa carattere permanente, oltre quelle educative per la gioventù. Art. 4 - A rendere maggiormente operativo quanto disposto nell'art. 3 concorreranno soprattutto i vari Centri Diocesani (Evangelizzazione e Catechesi, Pastorale Liturgica, Vocazioni, ecc...), ciascuno nell'ambito della propria competenza. Art. 5 - Tutte le strutture del Santuario, che costituiscono la proprietà dell'Ente, sono a servizio - oltre del Santuario stesso - anche di tutte le altre attività pastorali programmate a livello diocesano. IL RETTORE Art. 6 - Il Santuario
ha come proprio Rettore un Sacerdote nominato dall'Ordinario Diocesano.
Art. 7 - Il Rettore:
Art. 8 - Allo sopo di realizzare più
efficacemente le finalità proprie descritte nell'Art. 3, il Rettore
costituisce, secondo le indicazioni diocesane, un Consiglio pastorale
che lo affianca per lo studio, la programmazione e l'attuazione delle
iniziative. Art. 9 - Il Rettore è consegnatario e custode dei beni mobili ed immobili del Santuario catalogati in apposito verbale. Le offerte in qualunque modo a lui pervenute saranno versate mensilmente al sua Tesoriere. Ogni anno (all'adunanda di gennaio) riferisce al Consiglio:
Spetta all'Ordinario - udita la proposta del Consiglio - stabilire il quantum e il modo di compenso al Rettore per il suo servizio. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Art. 10 - Il Santuario ha il proprio Consiglio d'Amministrazione che è un collegio di persone che prestano un servizio gratuito a favore del Santuario, amministrandone, nella giustizia e nella carità, i beni mobili e immobili. Art. 11 - Il Consiglio d'Amministrazione è costituito:
Art. 12 - I Membri del Consiglio eleggono,
con distinte votazioni, il Presidente che deve essere un Sacerdote,
il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In prima e seconda
votazione e necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio;
in terza votazione e sufficiente la maggioranza relativa. Art. 13 - Il Consiglio resta in carica cinque anni è può essere riconfermato solo per un altro quinquennio successivo. Art. 14 - In caso di decesso di un Membro del Consiglio, o di dimissioni o di decadenza sia per indegnità che per tre assenze consecutive alle riunioni consiliari senza giustificato motivo, la sostituzione avverrà tenendo presente il ruolo specifico di nomina o di rappresentanza ricoperto dal Consigliere uscente. Art. 15 - Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno:
In via straordinara, il Consiglio si riunirà su richiesta dell'Ordinario Diocesano, del Presidente e dei due terzi dei Membri de Consiglio. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluto dei Membri del Consiglio. Ogni decisione, redatta in forma di deliberazione, è soggetta alle norme del diritto generale e particolare. PRESIDENTE Art. 16 - Il Presidente:
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